CENNI INFORMATIVI IN ORDINE ALLA PROSSIMA ENTRATA
IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE ALLA LEGGE 30.7.2002 N.189
1. Decreto Presidente della Repubblica 6
febbraio 2004 n. 100 “regolamento recante modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell’Interno con la apposita
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
Immigrazione. (pubblicato nella G.U. del 22.4.2004 S.G. n. 94)
Il regolamento stabilisce le modalità di
coordinamento delle attività del Gruppo Tecnico di Lavoro, previsto dal Testo
Unico sull’Immigrazione di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998, così come
modificato dal Decreto Legge 4.4.2002 n. 51 convertito con modificazioni dalla
Legge 7.6.2002 n. 106, dalla Legge 30.7.2002 n. 189 e dal Decreto Legge
9.9.2002 n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 9.10.2002 n. 222, con
l’apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
immigrazione. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e delle indicazioni del Comitato per il coordinamento ed il
monitoraggio di quanto previsto dal citato Testo Unico, che si avvale delle
elaborazione fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione
del Decreto annuale sui flussi d’ingresso e degli eventuali decreti da adottare
in via transitoria ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Testo Unico
sull’immigrazione. La struttura cura altresì la predisposizione dei Decreti di
decurtazione delle quote annuali d’ingresso fissate a norma dell’art. 3 comma 4
dello stesso Testo Unico.
2. DPR 27 luglio 2004 n. 242
“regolamento per la razionalizzazione e l’interconnessione delle comunicazioni
tra le Amministrazioni Pubbliche in materia di Immigrazione. (pubblicato nella
G.U. del 18.9.2004 n. 220)
Il regolamento, in vigore dal 3 ottobre 2004,
stabilisce l’istituzione e la tenuta da parte del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione di archivi automatizzati in
materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi, interconnessi anche con i
sistemi informativi di regioni, province autonome e enti locali, avranno
accesso le pubbliche amministrazioni interessate, che saranno individuate con
decreto del Ministro dell’Interno. Gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione e asilo porranno in interconnessione in rete telematica: -
l’anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato tenuta dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - i sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e
della borsa del lavoro, derivanti dall’accordo Stato- regioni- autonomie locali
dell’11 luglio 2002, dall’articolo1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14
febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; -
l’archivio informatizzato della rete mondiale visti tenuta dal Ministero degli
Affari Esteri; - l’anagrafe tributaria tenuta dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze e Agenzie Fiscali; - l’archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
tenuto dall’INPS; - il casellario giudiziale, il casellario dei carichi
pendenti e l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, tenuti
dal Ministero della Giustizia; - l’archivio informatizzato dei permessi di
soggiorno tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza; - l’archivio informatizzato per l’emersione-legalizzazione di lavoro
irregolare tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione; - il casellario nazionale d’identità tenuto dal
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza; - l’archivio
informatizzato dei richiedenti asilo tenuto dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; - l’archivio informatizzato
dei rifugiati tenuto dal Ministero dell’Interno; - il sistema anagrafico
integrato Indice nazionale delle anagrafi (INA) – Sistema di accesso e
interscambio anagrafico (SAIA) tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali. Gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione ed asilo costituiranno quindi, il sistema informativo in materia
di ingresso, soggiorno ed uscita dal Territorio Nazionale, di immigrazione ed
asilo, per l’attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal Testo Unico e
dal relativo regolamento d’esecuzione, anche previsti per lo Sportello Unico
per l’Immigrazione, a supporto degli adempimenti. Infine, con Decreto del
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie,
dopo aver sentito la Conferenza Unificata Stato-Regioni ed il Garante per la
Protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del Regolamento in questione, saranno stabilite le regole tecniche per
l’operatività dei collegamenti telematici. In definitiva, lo scambio per via
telematica di dati tra le pubbliche amministrazioni interessate garantirà una
gestione più rapida e semplificata delle pratiche relative ai cittadini
stranieri.
3 “Regolamento relativo alle procedure per
il riconoscimento dello Status di Rifugiato”
Il Regolamento, già approvato dal Consiglio dei
Ministri il 9 luglio scorso e di prossima emanazione, innova le procedure per
l’accoglienza dei richiedenti l’asilo politico ed il riconoscimento dello status
di rifugiato, e ne ridurrà i tempi in misura notevole. In particolare, lo
straniero potrà presentare la domanda di asilo politico all’Ufficio di Polizia
di Frontiera, o, qualora lo stesso Ufficio non sia presente nel luogo
d’ingresso sul territorio nazionale, all’Ufficio della Questura
territorialmente competente. E’ previsto, altresì, l’invio del richiedente
l’asilo nel competente centro d’identificazione oppure nel centro di permanenza
temporanea ed assistenza. Nel caso, poi, di richiesta presentata da un minore
non accompagnato, l’Autorità ricevente ne darà immediatamente comunicazione al
Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, informandone, nel
contempo, il Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Il Regolamento prevede, al riguardo l’istituzione di
sette Centri d’Identificazione in altrettante province italiane che saranno
individuate con Decreto del Ministro dell’Interno. Il Prefetto della Provincia,
in cui è istituito il centro di identificazione, potrà affidarne la gestione
attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, enti pubblici o privati che
operino nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo od agli immigrati
ovvero nel settore dell’assistenza sociale. La Prefettura – U.T.G. - disporrà,
poi, i necessari controlli sull’amministrazione e gestione del Centro. Altre
disposizioni riguardano l’assistenza sanitaria e l’attivazione di servizi di
sostegno per i richiedenti asilo nonché le procedure per le loro audizioni. Il
Regolamento prevede, inoltre, l’istituzione di sette Commissioni Territoriali,
competenti a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti
nei centri d’identificazione o nei Centri di Permanenza Temporanea ed
Assistenza. Tali Commissioni Territoriali sono istituite presso le seguenti
Prefetture – Uffici Territoriali del Governo:
1.
GORIZIA con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni FRIULI VENEZIA
GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE
2.
MILANO con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni LOMBARDIA, VALLE
D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA;
3.
ROMA con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni LAZIO, CAMPANIA,
ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA;
4.
FOGGIA con
competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA;
5.
SIRACUSA con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di: SIRACUSA,
RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA;
6.
CROTONE con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA,
BASILICATA;
7.
TRAPANI con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di: AGRIGENTO,
TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA.
E’ prevista, infine, la Commissione Nazionale per
il diritto di asilo, operante presso il Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Tra i suoi compiti: a) la
realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base
delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento; b)
l’individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo; c)
la collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli
Affari Esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d’Italia
presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell’asilo e
della protezione dei diritti umani; d) la collaborazione con gli analoghi
organismi dei Paesi membri dell’Unione europea; e) la organizzazione di corsi
di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni
territoriali; f) la costituzione e all’aggiornamento di una banca dati
informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste
d’asilo.
4. Regolamento attuativo di cui all’art.
34 comma 1° della legge nr. 189/2002 (Sportello unico per l’immigrazione, visti
per il ricongiungimento familiare ed altro)
Il regolamento già approvato, da ultimo, con
modifiche, dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, che prossimamente,
sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, si compone di 61
articoli, e contiene rilevanti novità. In particolare, si segnalano:
·
La facoltà
attribuita ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000 nr. 445 (anziché gli artt. 2 e 4 della legge nr. 15/1968)
limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili od
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani;
·
La
comunicazione allo straniero del provvedimento di respingimento, di espulsione,
di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, la revoca od il rifiuto della
carta di soggiorno dovrà avvenire mediante consegna a mani proprie o
notificazione del provvedimento scritto e motivato, indicandone poi le modalità
di impugnazione ed assicurando, nel contempo, la riservatezza del contenuto
dell’atto. Nel provvedimento di espulsione, lo straniero è anche informato del
diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, se ne
ricorrono i presupposti, al gratuito patrocinio dello Stato;
·
In materia
di visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito, la
richiesta di nulla-osta dovrà essere presentata dallo straniero non più alla
Questura ma allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo – corredata dalla relativa documentazione
(copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, attestazione
comprovante la disponibilità di un alloggio, documentazione attestante il
sostegno economico fornito dallo straniero residente in Italia al familiare
residente all’estero nonché quella attestante i rapporti di parentela, la
minore età e lo stato di famiglia, documentazione attestante invalidità totale
e gravi motivi di salute rilasciata dal medico nominato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare e quella riguardante la condizione economica nel Paese
di provenienza dei familiari a carico, che dovrà essere valutata dalla Autorità
consolare);
·
Sempre, in
caso di ricongiungimento familiare, lo straniero entro otto giorni
dall’ingresso in Italia dovrà presentarsi allo Sportello Unico, che, a seguito
di verifica del visto rilasciato e dei dati anagrafici dello straniero,
consegnerà poi il certificato di attribuzione del codice fiscale e farà
sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno,
che sarà poi rilasciato dalla Questura;
·
In materia
di disciplina del lavoro, l’articolo 30 del Regolamento prevede lo Sportello
Unico per l’Immigrazione, che sarà diretto da un dirigente della carriera
prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro e composto
da un rappresentante della Prefettura, da almeno uno della Direzione
Provinciale del Lavoro e della Polizia di Stato, nominato dal Questore. Lo
Sportello Unico si avvarrà anche del Sistema Informativo Automatizzato previsto
dal DPR nr. 245 del 27 luglio 2004, nonché delle procedure e tecnologie
informatiche in modo da assicurare informazioni certe, controlli efficaci e
procedure spedite. Per quanto riguarda il procedimento è previsto dal suddetto
regolamento, il datore di lavoro Italiano o straniero, quest’ultimo
regolarmente soggiornato in Italia, dovrà presentare la richiesta di nulla-osta
lavorativo e la documentazione necessaria per la concessione dello stesso
nulla-osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico della Provincia di
residenza o di sede dell’Impresa o di svolgimento dell’attività lavorativa. Il
nulla-osta sarà rilasciato dallo Sportello Unico della Provincia in cui ha sede
l’attività lavorativa. Lo sportello trasmetterà poi le richieste di lavoro
subordinato, sia nominative che numeriche, anche per via telematica, al Centro
per l’impiego competente, che a sua volta, entro il termine di 20 (venti)
giorni dalla richiesta, provvederà, tramite sistema informativo, a diffonderla
ed a comunicare allo Sportello Unico ed al datore di lavoro i dati delle
dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extra
comunitari iscritti nelle liste di collocamento o comunque censiti come
disoccupati in cerca di occupazione ovvero eventuali certificazione negative.
Si prescinderà da tale accertamento in caso di richieste nominative per
lavoratori stagionali. In caso di disponibilità, la richiesta di nulla osta
rimarrà sospesa fino alla comunicazione con cui il datore di lavoro dichiarerà
di voler confermare la richiesta di assunzione. In caso di certificata
indisponibilità o di conferma della richiesta di assunzione o di mancanza di
comunicazione nei termini previsti da parte del Centro per l’impiego, lo
Sportello Unico chiederà al Questore di formulare il proprio parere circa la
sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno del
lavoratore, ovvero di motivi ostativi all’assunzione in capo al datore di
lavoro. Il Questore formulerà poi il parere richiesto e lo Sportello Unico
quindi richiederà la verifica dei limiti numerici imposti dal decreto flussi
d’ingresso nel territorio nazionale, In caso di assenza di motivi ostativi e di
certificato rispetto dei limiti anzidetti, lo sportello unico richiederà
all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale per il lavoratore, convocherà il
datore di lavoro per il rilascio di nulla osta, da utilizzare entro sei mesi
dalla data di rilascio e spedirà poi l’intera documentazione, se così richiesto
dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare. Il datore di
lavoro informerà quindi il lavoratore dell’avvenuto rilascio del nulla osta
lavorativo. La rappresentanza dipolomatico-consolare competente comunicherà poi
al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, rilascerà il
visto d’ingresso ed il codice fiscale, previa verifica dei requisiti prescritti
dall’art. 5 dello stesso regolamento, entro 30 (trenta) giorni, e trasmetterà
quindi l’informazione relativa all’avvenuto rilascio al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Interno, all’INPS ed all’INAIL. Nel
contempo, lo straniero sarà informato dell’obbligo di presentarsi entro 8
(otto) giorni dall’ingresso in Italia allo Sportello Unico per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro. Lo Sportello Unico poi provvederà a far
compilare al lavoratore interessato la richiesta di permesso di soggiorno,
trasmetterà i dati alla Questura e comunicherà allo stesso lavoratore la data
di convocazione stabilita dalla Questura per i rilievi dattiloscopici. In caso
di licenziamento o di dimissioni del lavoratore straniero, il datore di lavoro
ne dovrà dare comunicazione entro 5 giorni allo Sportello Unico ed al Centro
per l’impiego. L’autorizzazione al lavoro stagionale, invece, potrà essere
rilasciata con validità massima di 9 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del
contratto di soggiorno ed a prescindere dal settore lavorativo. Le disposizioni
per l’assunzione per il lavoro stagionale sono analoghe a quelle previste per
il lavoro subordinato, con alcune semplificazioni :
·
rilascio
dell’autorizzazione entro 20 giorni dalla richiesta;
·
accertamento
di indisponibilità effettuato per le sole richieste numeriche entro 5 giorni;
·
termine di
10 giorni per la trasmissione da parte del Centro per l’impiego delle
segnalazioni di eventuali disponibilità;
·
termine di 2
giorni per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di
assunzione;
·
termine di
10 giorni per dare ulteriore corso alla procedura da parte dello sportello
unico in caso di silenzio del Centro per l’impiego.
Fonte: SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO