CENNI INFORMATIVI IN ORDINE ALLA PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE ALLA LEGGE 30.7.2002 N.189

1. Decreto Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 100 “regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell’Interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di Immigrazione. (pubblicato nella G.U. del 22.4.2004 S.G. n. 94)

Il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività del Gruppo Tecnico di Lavoro, previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998, così come modificato dal Decreto Legge 4.4.2002 n. 51 convertito con modificazioni dalla Legge 7.6.2002 n. 106, dalla Legge 30.7.2002 n. 189 e dal Decreto Legge 9.9.2002 n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 9.10.2002 n. 222, con l’apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle indicazioni del Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal citato Testo Unico, che si avvale delle elaborazione fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del Decreto annuale sui flussi d’ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via transitoria ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Testo Unico sull’immigrazione. La struttura cura altresì la predisposizione dei Decreti di decurtazione delle quote annuali d’ingresso fissate a norma dell’art. 3 comma 4 dello stesso Testo Unico.

2. DPR 27 luglio 2004 n. 242 “regolamento per la razionalizzazione e l’interconnessione delle comunicazioni tra le Amministrazioni Pubbliche in materia di Immigrazione. (pubblicato nella G.U. del 18.9.2004 n. 220)

Il regolamento, in vigore dal 3 ottobre 2004, stabilisce l’istituzione e la tenuta da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione di archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi, interconnessi anche con i sistemi informativi di regioni, province autonome e enti locali, avranno accesso le pubbliche amministrazioni interessate, che saranno individuate con decreto del Ministro dell’Interno. Gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e asilo porranno in interconnessione in rete telematica: - l’anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato tenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del lavoro, derivanti dall’accordo Stato- regioni- autonomie locali dell’11 luglio 2002, dall’articolo1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; - l’archivio informatizzato della rete mondiale visti tenuta dal Ministero degli Affari Esteri; - l’anagrafe tributaria tenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzie Fiscali; - l’archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari tenuto dall’INPS; - il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, tenuti dal Ministero della Giustizia; - l’archivio informatizzato dei permessi di soggiorno tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza; - l’archivio informatizzato per l’emersione-legalizzazione di lavoro irregolare tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; - il casellario nazionale d’identità tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza; - l’archivio informatizzato dei richiedenti asilo tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; - l’archivio informatizzato dei rifugiati tenuto dal Ministero dell’Interno; - il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle anagrafi (INA) – Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Gli archivi automatizzati in materia di immigrazione ed asilo costituiranno quindi, il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno ed uscita dal Territorio Nazionale, di immigrazione ed asilo, per l’attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal Testo Unico e dal relativo regolamento d’esecuzione, anche previsti per lo Sportello Unico per l’Immigrazione, a supporto degli adempimenti. Infine, con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, dopo aver sentito la Conferenza Unificata Stato-Regioni ed il Garante per la Protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento in questione, saranno stabilite le regole tecniche per l’operatività dei collegamenti telematici. In definitiva, lo scambio per via telematica di dati tra le pubbliche amministrazioni interessate garantirà una gestione più rapida e semplificata delle pratiche relative ai cittadini stranieri.

3 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello Status di Rifugiato”

Il Regolamento, già approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 luglio scorso e di prossima emanazione, innova le procedure per l’accoglienza dei richiedenti l’asilo politico ed il riconoscimento dello status di rifugiato, e ne ridurrà i tempi in misura notevole. In particolare, lo straniero potrà presentare la domanda di asilo politico all’Ufficio di Polizia di Frontiera, o, qualora lo stesso Ufficio non sia presente nel luogo d’ingresso sul territorio nazionale, all’Ufficio della Questura territorialmente competente. E’ previsto, altresì, l’invio del richiedente l’asilo nel competente centro d’identificazione oppure nel centro di permanenza temporanea ed assistenza. Nel caso, poi, di richiesta presentata da un minore non accompagnato, l’Autorità ricevente ne darà immediatamente comunicazione al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, informandone, nel contempo, il Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Regolamento prevede, al riguardo l’istituzione di sette Centri d’Identificazione in altrettante province italiane che saranno individuate con Decreto del Ministro dell’Interno. Il Prefetto della Provincia, in cui è istituito il centro di identificazione, potrà affidarne la gestione attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, enti pubblici o privati che operino nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo od agli immigrati ovvero nel settore dell’assistenza sociale. La Prefettura – U.T.G. - disporrà, poi, i necessari controlli sull’amministrazione e gestione del Centro. Altre disposizioni riguardano l’assistenza sanitaria e l’attivazione di servizi di sostegno per i richiedenti asilo nonché le procedure per le loro audizioni. Il Regolamento prevede, inoltre, l’istituzione di sette Commissioni Territoriali, competenti a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri d’identificazione o nei Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza. Tali Commissioni Territoriali sono istituite presso le seguenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo:

1.      GORIZIA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE

2.      MILANO con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA;

3.      ROMA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA;

4.      FOGGIA con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA;

5.      SIRACUSA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di: SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA;

6.      CROTONE con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA, BASILICATA;

7.      TRAPANI con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di: AGRIGENTO, TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA.

E’ prevista, infine, la Commissione Nazionale per il diritto di asilo, operante presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Tra i suoi compiti: a) la realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento; b) l’individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo; c) la collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d’Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell’asilo e della protezione dei diritti umani; d) la collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell’Unione europea; e) la organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali; f) la costituzione e all’aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d’asilo.

4. Regolamento attuativo di cui all’art. 34 comma 1° della legge nr. 189/2002 (Sportello unico per l’immigrazione, visti per il ricongiungimento familiare ed altro)

Il regolamento già approvato, da ultimo, con modifiche, dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, che prossimamente, sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, si compone di 61 articoli, e contiene rilevanti novità. In particolare, si segnalano:

·         La facoltà attribuita ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 (anziché gli artt. 2 e 4 della legge nr. 15/1968) limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili od attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani;

·         La comunicazione allo straniero del provvedimento di respingimento, di espulsione, di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno dovrà avvenire mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, indicandone poi le modalità di impugnazione ed assicurando, nel contempo, la riservatezza del contenuto dell’atto. Nel provvedimento di espulsione, lo straniero è anche informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, se ne ricorrono i presupposti, al gratuito patrocinio dello Stato;

·         In materia di visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito, la richiesta di nulla-osta dovrà essere presentata dallo straniero non più alla Questura ma allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – corredata dalla relativa documentazione (copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, attestazione comprovante la disponibilità di un alloggio, documentazione attestante il sostegno economico fornito dallo straniero residente in Italia al familiare residente all’estero nonché quella attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia, documentazione attestante invalidità totale e gravi motivi di salute rilasciata dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatica o consolare e quella riguardante la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico, che dovrà essere valutata dalla Autorità consolare);

·         Sempre, in caso di ricongiungimento familiare, lo straniero entro otto giorni dall’ingresso in Italia dovrà presentarsi allo Sportello Unico, che, a seguito di verifica del visto rilasciato e dei dati anagrafici dello straniero, consegnerà poi il certificato di attribuzione del codice fiscale e farà sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, che sarà poi rilasciato dalla Questura;

·         In materia di disciplina del lavoro, l’articolo 30 del Regolamento prevede lo Sportello Unico per l’Immigrazione, che sarà diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro e composto da un rappresentante della Prefettura, da almeno uno della Direzione Provinciale del Lavoro e della Polizia di Stato, nominato dal Questore. Lo Sportello Unico si avvarrà anche del Sistema Informativo Automatizzato previsto dal DPR nr. 245 del 27 luglio 2004, nonché delle procedure e tecnologie informatiche in modo da assicurare informazioni certe, controlli efficaci e procedure spedite. Per quanto riguarda il procedimento è previsto dal suddetto regolamento, il datore di lavoro Italiano o straniero, quest’ultimo regolarmente soggiornato in Italia, dovrà presentare la richiesta di nulla-osta lavorativo e la documentazione necessaria per la concessione dello stesso nulla-osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico della Provincia di residenza o di sede dell’Impresa o di svolgimento dell’attività lavorativa. Il nulla-osta sarà rilasciato dallo Sportello Unico della Provincia in cui ha sede l’attività lavorativa. Lo sportello trasmetterà poi le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, anche per via telematica, al Centro per l’impiego competente, che a sua volta, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta, provvederà, tramite sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello Unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extra comunitari iscritti nelle liste di collocamento o comunque censiti come disoccupati in cerca di occupazione ovvero eventuali certificazione negative. Si prescinderà da tale accertamento in caso di richieste nominative per lavoratori stagionali. In caso di disponibilità, la richiesta di nulla osta rimarrà sospesa fino alla comunicazione con cui il datore di lavoro dichiarerà di voler confermare la richiesta di assunzione. In caso di certificata indisponibilità o di conferma della richiesta di assunzione o di mancanza di comunicazione nei termini previsti da parte del Centro per l’impiego, lo Sportello Unico chiederà al Questore di formulare il proprio parere circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno del lavoratore, ovvero di motivi ostativi all’assunzione in capo al datore di lavoro. Il Questore formulerà poi il parere richiesto e lo Sportello Unico quindi richiederà la verifica dei limiti numerici imposti dal decreto flussi d’ingresso nel territorio nazionale, In caso di assenza di motivi ostativi e di certificato rispetto dei limiti anzidetti, lo sportello unico richiederà all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale per il lavoratore, convocherà il datore di lavoro per il rilascio di nulla osta, da utilizzare entro sei mesi dalla data di rilascio e spedirà poi l’intera documentazione, se così richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare. Il datore di lavoro informerà quindi il lavoratore dell’avvenuto rilascio del nulla osta lavorativo. La rappresentanza dipolomatico-consolare competente comunicherà poi al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, rilascerà il visto d’ingresso ed il codice fiscale, previa verifica dei requisiti prescritti dall’art. 5 dello stesso regolamento, entro 30 (trenta) giorni, e trasmetterà quindi l’informazione relativa all’avvenuto rilascio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Interno, all’INPS ed all’INAIL. Nel contempo, lo straniero sarà informato dell’obbligo di presentarsi entro 8 (otto) giorni dall’ingresso in Italia allo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Lo Sportello Unico poi provvederà a far compilare al lavoratore interessato la richiesta di permesso di soggiorno, trasmetterà i dati alla Questura e comunicherà allo stesso lavoratore la data di convocazione stabilita dalla Questura per i rilievi dattiloscopici. In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore straniero, il datore di lavoro ne dovrà dare comunicazione entro 5 giorni allo Sportello Unico ed al Centro per l’impiego. L’autorizzazione al lavoro stagionale, invece, potrà essere rilasciata con validità massima di 9 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed a prescindere dal settore lavorativo. Le disposizioni per l’assunzione per il lavoro stagionale sono analoghe a quelle previste per il lavoro subordinato, con alcune semplificazioni :

·         rilascio dell’autorizzazione entro 20 giorni dalla richiesta;

·         accertamento di indisponibilità effettuato per le sole richieste numeriche entro 5 giorni;

·         termine di 10 giorni per la trasmissione da parte del Centro per l’impiego delle segnalazioni di eventuali disponibilità;

·         termine di 2 giorni per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione;

·         termine di 10 giorni per dare ulteriore corso alla procedura da parte dello sportello unico in caso di silenzio del Centro per l’impiego.

Fonte: SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO