Scritto da Avv. Mario Pavone.
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La Corte
Costituzionale, investita della legittimità costituzionale degli artt. 13,
comma 7 e 14, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con
una recente sentenza (1) in tema di traduzione degli atti, ha stabilito
che la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai
giudici di merito, i quali devono verificare se il provvedimento abbia
raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla
sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero.
I due
articoli sottoposti all’esame della Corte prevedono che il decreto di
espulsione debba essere tradotto in una lingua conosciuta dallo straniero e,
ove ciò non sia possibile, consentono la traduzione "del provvedimento in
lingua francese, inglese o spagnola, secondo la preferenza
dell'interessato".
Assume la
Corte che le disposizioni impugnate si limitano a regolare doverosamente le
modalità attraverso le quali il contenuto del provvedimento di espulsione è,
nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, e l'art. 3 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), al comma 3 stabilisce che, se lo
straniero non comprende la lingua italiana,il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
redatti nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una
delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dallo
stesso interessato.
A tal fine,
le previsioni legislative di cui alle disposizioni censurate, relative
all'obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione dello straniero “in una lingua a lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”,
rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e, nella loro necessaria
astrattezza idonei a garantire,che, nella generalità dei casi, gli atti della
pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai
destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze
derivanti dalla loro violazione.
Ciò è
confermato dalla giurisprudenza della stessa Corte che, già chiamata a
giudicare della legitti mità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs.
n. 286 del 1998 nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva avverso
il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi, sen za sua
colpa, non abbia avuto conoscenza del suo esatto contenuto, ha affermato che “è
devoluta alla giurisdizione di merito la valutazione se nella vicenda in esame
possa considerarsi conseguito lo scopo dell'atto, che è quello di consentire al
destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa: ciò postula che il
provvedimento di espulsione sia materialmente portato a conoscenza
dell'interessato o gli sia comunicato con modalità che ne garantiscano in
concreto la conoscibilità” (2).
Ed ancora.
Ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia effettivamente
conoscibile, “affinché possano operare le ulteriori scansioni del procedimento
previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia occorrerà che il
giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi
dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con l'esigenza di non
vanificare il diritto di azione in giudizio, come del resto risulta dalla
giurisprudenza dei giudici di merito i quali – per l'ipotesi in esame e sempre
che la comunicazione dell'atto non abbia comunque raggiunto lo scopo – hanno
ritenuto l'inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e
la sua inido neità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità
interpretative di questo ge nere non sono affatto escluse dalla disposizione
sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente dal vizio di
costituzionalità che le viene imputato” (3).
In
definitiva,nel confermare il precedente orientamento la Corte ritiene che
spetti ai giudici di merito, di fronte ai casi concreti ed usando dei loro
poteri,anche ufficiosi,di accertamento, verificare se l'atto ha raggiunto o
meno lo scopo per il quale è preordinato ed in particolare se il provvedimento
di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo
straniero.
Una volta
effettuate tali valutazioni, i giudici debbono trarre le debite conseguenze,
alla luce dei principi dell'ordinamento, in ordine alla sussistenza
dell'illecito penale eventualmente contestato allo straniero.
Alla luce di
tale motivazione, la Consulta ha rigettato le doglianze sollevate da vari
Tribunali in ordine alla legittimità delle norme impugnate,a condizione che sia
in concreto assicurata la conoscibilità dell'atto e che la valutazione sulle
modalità venga effettuata in concreto dai giudici di merito
benché,secondo i giudici di merito,la norma prevederebbe una inammissibile
presunzione di conoscenza da parte dello straniero della lingua in cui è
redatto il provvedimento.
L’immigrato clandestino espulso in via amministrativa(ma il problema è di
carattere generale e riguarda anche i procedimenti giudiziari per i reati
commessi in Italia) ha dunque diritto alla traduzione degli atti ma la
valutazione della conoscibilità dell’atto compete al giudicante in tutti
i casi in cui lo stesso è chiamato a decidere sia in relazione alla espulsione
che ai reati eventualmente commessi.
La Corte
aveva dichiarato la incostituzionalità delle norme che consentivano,prima della
decisione, l’espulsione in assenza di un effettivo controllo giurisdizionale
(4).
Il successivo
DL 241 del 2004, emanato dal Governo per sopperire alla carenza legislativa
generata dalla declaratoria di incostituzionalità, ha introdotto una nuova
competenza del Giudice di Pace in materia di convalida della espulsione
amministrativa ma non ha chiarito in alcun modo con le nuove norme introdotte
l’obbligo di procedere alla traduzione degli atti procedimentali relativi alla
convalida ,sebbene abbia affermato l’obbligo di procedere alla convalida della
espulsione,sia pure compatibilmente con i tempi estremamente ristretti
assegnati a tale adempimento.
E’ una, ma
non l’unica delle ragioni che hanno suscitato critiche al provvedimento anche
dopo la conversione da parte del Senato.
In
particolare il CSM,all'indomani dell'approvazione da parte del Senato, il
plenum del Csm ha bocciato il dl governativo di modifica della Bossi-Fini.
Secondo
l’autorevole parere, va lasciata alla "magistratura professionale" e
cioè ai tribunali la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti di
espulsione amministrativa e sulle convalide dell’accompagnamento alla frontiera
degli immigrati.
In ogni caso
andrebbe "radicalmente riscritta" la norma del decreto legge
sull'immigrazione che ha affidato "impropriamente" agli organi
dell'amministrazione dell'Interno,e non al Guardasigilli, i compiti di
organizzazione dei servizi della giustizia perché mette a rischio la stessa
imparzialità dei giudici.
Numerose
altre critiche sono state mosse dagli stessi Giudici di Pace (5) e dalla
Dottrina (6) specie in relazione alla possibile estensione della competenza
attribuita ai giudice di Pace dal provvedimento governativo anche nella
delicata materia dei reati relativi alla violazione del provvedimento di
espulsione ed all’illecito trattenimento in Italia per i quali sono state
inasprite le pene in sede di conversione del DL dagli art. 5-ter, 5-quater,nel
testo risultante dalle modifiche apportate.
Sarebbe
auspicabile che,in sede di seconda lettura da parte della Camera del
provvedimento emanando,vengano introdotte le necessarie modifiche all’attuale
testo normativo che faccia salvi i diritti alla traduzione dell’espellendo e
del giudicando straniero.
Ostuni,
Ottobre 2004
Avv. Mario
Pavone
Patrocinante
in Cassazione
***
NOTE
(1) v.Corte Cost. sentenza 8 - 21 luglio 2004 n.257
(2) v.Corte
Cost. sentenza n. 198 del 2000
(3) v.Corte
Cost. sentenza n. 227 del 2000
(4) v.dello
stesso autore, L’Udienza di convalida della espulsione amministrativa in
Altalex.it
(5) v.Amoroso
- GdP di Monza - Dubbi sulla competenza del Giudice di Pace in Diritto.it
(6) v.
Levita, Non c’è pace per il Giudice penale di Pace, in Filodiritto.com