Non v'è pace per il giudice penale di pace. Vecchie questioni e
nuovi dilemmi sul tappeto.
Dott. Luigi Levita
Specializzato nelle professioni
legali Dottorando di ricerca in “Sistema penale e processo”
Seconda Università degli Studi di Napoli
http://www.filodiritto.com/diritto/penale/dilemmagiudicedipace.htm
La recente attribuzione al
giudice di pace penale della convalida dei provvedimenti di espulsione degli
stranieri illegittimamente entrati nel territorio italiano [1]
consente di fare il punto, in estrema sintesi, delle numerose questioni
teoriche ed operative ancora sul banco della sperimentazione quotidiana, alle
quali il suddetto ampliamento dei compiti giurisdizionali, che verosimilmente
andrà ad intensificare non poco il lavoro di alcuni uffici, finisce per
intrecciarsi con problematiche vecchie e nuove del rito innanzi al giudice
onorario, ancora lontane da una soluzione condivisa in dottrina e
giurisprudenza.
In quest’ottica, già la semplice sottoposizione ad un
giudice non professionale [2]
di un ampio ventaglio di controversie, non del tutto unificate dalla scarsa
lesività delle ipotesi prescritte, ha suscitato fin da subito in dottrina non
poche critiche [3],
solo parzialmente smussate dalla garanzia del doppio grado di giurisdizione
assicurata dal capo VI del decreto 274/2000; si pensi altresì alla circostanza,
non trascurabile, dell’inapplicabilità dei riti speciali nel processo davanti
al giudice di pace (articolo 2 comma 1 lettere da f) ad l)), che il Governo
delegato ebbe a giustificare sulla base di considerazioni calibrate caso per
caso le quali, seppur rivestite della libertà dei fini riconosciuta al
legislatore, non può negarsi prospettino un sistema ridotto di garanzie in capo
all’imputato. In particolare, si è esclusa l’operatività del decreto penale di
condanna per non svalutare il ruolo conciliativo del magistrato, al quale in
assenza di opposizione la questione non verrebbe affatto devoluta; il
patteggiamento invece è stato tenuto fuori dal rito onde garantire una adeguata
tutela alle ragioni della persona offesa; gli altri riti speciali si sono
ritenuti incompatibili con l’esiguità del bagaglio sanzionatorio dei delitti
portati alla cognizione del giudice di pace.
Dubbi ancora maggiori solleva il meccanismo accelerato
dell’articolo 12, che consente al pubblico ministero di formulare direttamente
la citazione dell’imputato qualora non ritenga necessari ulteriori atti
d’indagine: l’imputato, trovandosi citato in giudizio senza aver avuto neppure
contezza dell’instaurazione di un procedimento penale a suo carico, potrebbe
aver irrimediabilmente compromesso il proprio diritto alla prova, astenendosi
dal compiere le attività funzionali ad una difesa che ignorava di dover
apprestare (ad esempio, la volontaria distruzione di un documento).
La stessa caratterizzazione delle indagini preliminari,
affidate dal legislatore alla polizia giudiziaria ex articolo 11, e nelle quali
il ruolo attivo del pubblico ministero è relegato ad aspetti di secondo piano,
evidenzia più di un punto di frizione con il diritto di difesa, con precipuo
riferimento agli articoli 109 e 112 della Costituzione.
Nella prima ipotesi, le critiche di alcuni hanno fatto leva
sull’eventualità, frequentissima nella prassi, che il procedimento d’indagine
prenda le mosse dalla notitia criminis raccolta dalla polizia giudiziaria, la
quale finirebbe così per svolgere le proprie indagini senza mai prendere
contatto con gli uffici del pubblico ministero [4],
in violazione del canone di “subordinazione e dipendenza” tracciato dalla norma
[5].
A poco rileva, ad avviso di chi scrive, la circostanza che già il codice di
procedura penale, con gli articoli 55 e 348, disegni attualmente margini di
operatività rafforzati per la polizia giudiziaria, dal momento che nel rito
ordinario permane pur sempre in capo agli operatori l’obbligo di “pronta
informazione” verso il pubblico ministero, obbligo desolatamente assente per i
reati di competenza del giudice di pace (ma ricostruibile, in via di
integrazione ex articolo 2 d. lgs. 274/2000, sulla scorta del disposto
dell’articolo 347 comma 2 bis Cpp [6]).
Inoltre, l’eccessiva latitudine temporale concessa alla polizia giudiziaria per
l’espletamento delle indagini, peraltro non accompagnata da alcuna sanzione in
caso di inosservanza del termine quadrimestrale, rischia di porre nel nulla un
successivo intervento del pubblico ministero e dell’indagato, il quale potrebbe
trovarsi nell’impossibilità di assicurare fonti di prova ormai andate perdute.
Nel secondo caso, il problema si manifesta in tutta la sua
gravità qualora gli uffici di polizia, non sussistendo l’obbligo di iscrivere
le notizie di reato oggetto di propria autonoma attività d’indagine, operino di
fatto una sostanziale archiviazione delle notitiae criminis del tutto
svincolati dal controllo della Procura della Repubblica, così agevolando la
violazione dell’articolo 112 della Costituzione [7].
Pericolo analogo a quello reso possibile dalla formulazione atipica
dell’articolo 14, che facoltizza il magistrato del pubblico ministero ad
iscrivere la notizia di reato in tempi variabili a seconda delle particolarità
del caso concreto, vanificando il diritto della persona sottoposta alle
indagini di ottenere una comunicazione ai sensi dell’articolo 110 disp. att.
Cpp [8].
Tirando le somme di questi brevi rilievi, non può non porsi
più di una riserva sulla costituzionalità di un impianto normativo che, dando
il placet ad una “iscrizione ballerina” delle notizie di reato, impedisce all’imputato
di conoscere se in un dato momento si stiano svolgendo indagini sul suo conto.
Si pensi, per ricorrere ad un esempio, a quali conseguenze possa condurre tale
ignoranza incolpevole con riferimento all’assunzione di prove non rinviabili di
cui all’articolo 18 [9],
ritenuta invocabile anche dall’indagato, laddove appare logico e coerente
sostenere che il legislatore abbia adottato la terminologia di ”parte” in senso
atecnico [10].
Altro punto critico dell’impianto può certamente ravvisarsi
nell’inapplicabilità dell’udienza preliminare (articolo 2, comma 1 lettera e)
del d. lgs. 274/2000) la cui assenza, anziché confortare l’acritica corsa
all’efficienza di chi bada solo al risultato, rende irrinunciabile
l’agevolazione della discovery mediante l’avviso ex articolo 415 bis [11], in
una con l’attuale dinamica operativa del processo penale ordinario, nel quale
l’udienza preliminare tende ad assumere sempre più la fisionomia di un giudizio
di merito [12]
(ricomponendo quella separazione delle fasi che dovrebbe invece caratterizzare
un processo tendenzialmente accusatorio).
In particolare, negare l’applicabilità dell’avviso di fine
indagine appare in contraddizione con la voluntas legis desumibile dagli
interventi normativi recenti i quali, muovendo dalle carenze strutturali di cui
agli articoli 335 e 369 Cpp, ed accogliendo gli afflati garantistici degli
studiosi [13],
avevano cercato di conferire maggiore soddisfazione alle esigenze difensive
mediante le leggi 332/1995 [14]
e 234/1997 [15],
attribuendo all’istituto dell’avviso di fine indagine non solo la funzione di
“filtro” contro la proliferazione dei dibattimenti, ma anche e soprattutto lo
strumento di difesa anticipata teso a riequilibrare i rapporti di forza fra i
protagonisti della fase investigativa [16].
Il pericolo di ritornare al modello del previgente impianto codicistico, nel
quale l’indagato era impossibilitato non solo a fornire il proprio contributo
nella ricostruzione della vicenda di reato, ma addirittura tenuto all’oscuro
dell’esistenza di indagini a suo carico se non intervenisse una richiesta di
proroga ex articolo 406 comma 3 Cpp o un atto garantito (articolo 369 Cpp),
sembra davvero annidarsi dietro l’angolo, davanti a questa forma peculiare ma
statisticamente consistente della giurisdizione penale.
Del resto, il sacrificio dei diritti di alcuni imputati “di
serie B” che le recenti pronunce giurisdizionali sembrano avallare [17]
in vista del raggiungimento della riduzione del carico di lavoro gravante sugli
uffici giudiziari maggiori, pur ammettendo che costituisca la strada da
percorrere per la riduzione del carico di lavoro della giustizia “di serie A”,
appare oggi difficilmente compatibile con la problematica situazione della
giustizia di pace e degli uffici di procura [18].
Molte altre questioni rilevanti sono sul tappeto [19],
tanto da apparire improcrastinabile una ricognizione sistematica del rito dopo
questo primo, necessario periodo di sperimentazione sul campo. Il pensiero
corre, senza pretesa di esaustività, alla posizione della persona offesa nel
procedimento, i cui margini d’azione risultano addirittura accresciuti rispetto
al rito ordinario, in contrapposizione all’ottica acceleratrice perseguita dal
legislatore; alla rivalutazione degli strumenti conciliativi, che devono fare i
conti con le esigenze mai sopite di tutela dei beni giuridici; alla complessa
morfologia delle indagini preliminari, ondeggianti fra un accresciuto ruolo
della polizia giudiziaria e la perdurante necessità del controllo del pubblico
ministero. Altra parte della dottrina [20],
oltretutto, ha evidenziato la necessità di rivedere la drastica riduzione dei
casi di connessione, in una con l’esclusione della sospensione condizionale
della pena dal novero degli istituti applicabili davanti al giudice di pace.
L’intervento del legislatore, a
sommesso avviso di chi scrive, non può farsi attendere ulteriormente.
[1] Sulla quale, per approfondimenti, cfr. l’articolo
di PAVONE pubblicato su Filodiritto.
[2] Non va dimenticato che, nel procedere al varo della
nuova normativa, il legislatore del 2000 contemporaneamente provvedeva a
rivedere in senso più qualificante le procedure di nomina e di formazione per i
giudici di pace, proprio al fine di garantire al cittadino un apparato
giudiziario competente e qualificato.
[3] DI BUGNO, Commento articolo 4, in AA. VV., Giudice di
pace e processo penale, Torino, 2001, 55ss.; TONINI, La nuova competenza del
giudice di pace: un’alternativa alla depenalizzazione?, cit., 929.
[4] Cfr. AGHINA – PICCIALLI, Il giudice di pace penale.
Commento organico al D. Lgs. 28.8.2000, n. 274, Napoli, 2001, 78ss.
[5] Cfr. sul punto ZAGREBELSKY, Articolo 109 Cost., in
Commentario sulla Costituzione, cur. BRANCA – PIZZORUSSO, Bologna – Roma, 1992,
32ss.
[6] Di questa opinione ICHINO, La fase delle indagini
preliminari nei reati di competenza del giudice di pace, in La competenza
penale del giudice di pace, Milano, 2000, 81; PANSINI, La fase delle indagini
preliminari, in Il giudice di pace. Un modello nuovo di giustizia penale, cur.
SCALFATI, Padova, 2001, 149ss.
[7] Sul potere – dovere della polizia giudiziaria di
attuare un filtro sulle notizie di reato vedasi CHIAVARIO, L’azione penale tra
diritto e politica, Padova, 1995, 101ss.
[8] E’ l’opinione di APRILE, La competenza penale del
giudice di pace, Milano, 2001, 49.
[9] E’ difatti la stessa Relazione governativa al d. lgs.
274/2000 a chiarire che l’assunzione possa avvenire anche nella fase delle
indagini preliminari.
[10] Analogamente SCALFATI, L’assunzione di prove non
rinviabili, in Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale,
Padova, 2001, 196ss.
[11] Per questa soluzione, che contrasta con quanto
recentemente affermato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale,
(ord. 201/2004), sia consentito rinviare a LEVITA, Processo penale innanzi al
giudice di pace e garanzie difensive: cosa rimane all’imputato?, in corso di
pubblicazione.
[12] Sulla questione, oltremodo spinosa e che finisce per
coinvolgere gli “elementi determinanti” del processo penale, è impossibile dire
in questa sede. Ci si limita a richiamare, in aderenza all’orientamento di cui
nel testo, Cassazione Penale SU 9 settembre 2003, n. 35358, Ferrara, secondo
cui l’omessa notifica dell’avviso di udienza preliminare determina una nullità
assoluta ex articolo 179 Cpp. Per motivazioni analoghe, cfr. Corte
Costituzionale, decisioni n. 224/2001 e 335/2002. A sostenere l’opinione
negativa vedasi RICCIO, Incompatibilità del giudice, ecco tutte le oscillazioni
della Consulta, in Diritto e Giustizia, n. 1, 2003, 35ss.
[13] Sul punto MADDALENA, Commento alla legge 234/97.
Profili processuali, in Diritto penale e processo, 1997, 1056.
[14] Le legge 332/1995 consentì per la prima volta alla
difesa di presentare innanzi al giudice per le indagini preliminari la
documentazione relativa alle proprie investigazioni (art. 38 comma 2 bis disp.
att. Cpp).
[15] La legge 234/1997 era intervenuta a porre parziale
rimedio alle aporie del sistema sottolineate da attenta dottrina, imponendo in
capo al magistrato del pubblico ministero l’obbligo di invitare l’indagato a
rendere l’interrogatorio, contestandogli il fatto per cui si procedeva (cfr. la
riscrittura dell’articolo 416 comma 1 Cpp).
[16] E’ l’auspicio di FERRUA, Processo penale,
contraddittorio e indagini difensive, in Studi sul processo penale, Torino,
1997, 104ss.
[17] Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 201/2004,
unitamente a: Cassazione Penale, sez. IV, 14 gennaio 2004 n. 705, Proc. Rep.
Trib. FI in proc. Cappelletti, in Guida al Diritto, n. 14, 2004, 82ss.;
Cassazione Penale, sez. IV, 14 gennaio 2004 n. 639, Proc. Rep. Trib. FI in
proc. Granato, in Guida al Diritto, n. 17, 2004, 94; Cassazione Penale, sez.
IV, 29 gennaio 2004 n. 3465, PG in proc. Brunacci, in Guida al Diritto, n. 19,
2004, 81.
[18] Nei quali spesso, per ragioni di necessità, le
funzioni investigative non espressamente attribuite alla polizia giudiziaria
sono esercitate dai pubblici ministeri non togati, mentre l’attività
dibattimentale ricade ordinariamente sui soggetti di cui all’articolo 50 d.
lgs. 274/2000 (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di
polizia giudiziaria e frequentanti il secondo anno delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, laddove queste due ultime categorie
addirittura non percepiscono alcun compenso per il lavoro svolto).
[19] Cfr. le lucide considerazioni di NAPOLEONI, Nuova
disciplina per il giudice di pace e delega al governo in materia di competenza
penale. La competenza penale, in Diritto penale e processo, n. 2, 2000, 162.
[20] Cfr. PALAZZO, La sospensione condizionale tra giudice
di pace e riforma del codice penale, in Diritto penale e processo, n. 12, 2000,
1557ss.