Dubbi sulla competenza del Giudice di Pace a giudicare
dei reati p. e p. dai commi 5 ter e 5 quater dell’art.14 del D.Leg.vo
25/7/1998/ n.286 (legge Bossi-Fini), come modificato dal DL 14.9.2004 n.241
Dott. Renato Amoroso – Giudice di Pace in Monza
Il DL
14.9.2004 n.241 ha introdotto la nuova competenza del Giudice di Pace in
materia di convalida del provvedimento di espulsione in via amministrativa. Nel
testo del DL si dispone che nel D. Leg.vo 286/98 (legge Bossi-Fini) le parole
“tribunale in composizione monocratica” sono sostituite da “il giudice di
pace”.
Con
l’art.6 il detto DL ha sostituito il comma 5 quinquies dell’art. 14 del
D.Leg.vo 286/98 disponendo che per i
reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater dello stesso articolo si procede con
rito direttissimo. Alcuni autori hanno già ritenuto che detta norma debba
essere valutata nel disegno complessivo della nuova competenza del Giudice di
Pace e che, pertanto, sia detto Giudice a dover giudicare delle suddette due
figure di reato.
“5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi
del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In
tale caso si
procede a nuova
espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
“5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma
5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato
è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Il DL
14.9.2004 n.241 espressamente menziona commi da sostituire ma, nel caso del
comma 5 quinquies dell’art. 14, nulla dice in ordine alla incompatibilità con
le precedenti norme che hanno stabilito la competenza penale del Giudice di
Pace.
In particolare,
per poter affermare che il Giudice di Pace sia competente a giudicare con rito
direttissimo per i reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater, occorrerebbe
ritenere che:
Molto
dipenderà dal comportamento che sarà tenuto dalle Procure, che dovranno
decidere a quale organo giudicante inoltrare i fascicoli concernenti i soli
fatti previsti dai commi de quo; in caso di connessione con altri reati più
gravi, infatti, la competenza sarà attratta dal Giudice superiore.